Certificazioni verdi Covid-19 (c.d. “Green Pass”) – DPCM 17 giugno 2021 – pubblicazione in Gazzetta Ufficiale – entrata in vigore

Si informa che nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 17 giugno 2021 è stato pubblicato, ed è entrato contestualmente in vigore, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in oggetto, che – in attuazione dell’art.9, comma 10 del decreto-legge 22 aprile 2021 n. 52 (cd. decreto “Riaperture”) –
disciplina il sistema delle certificazioni verdi Covid-19 digitali e interoperabili a livello europeo (cd. Digital green certificate – DGC).
I certificati attestano la sussistenza di una delle seguenti condizioni: vaccinazione anti Covid-19, guarigione dalla medesima malattia, effettuazione di un test molecolare o di un test antigenico rapido, con risultato negativo.
Dal 1° luglio prossimo i certificati saranno validi come Eu digital Covid certificate (cd green pass europeo) e agevoleranno l’esercizio del diritto di circolazione da e per tutti i paesi dell’Unione europea e dell’area Schengen.
Nel segnalare che gli allegati tecnici sono consultabili sul sito istituzionale del Governo, si riporta, di seguito, una sintesi delle principali misure d’interesse.

Ambito di applicazione (art. 2)
Il decreto in commento disciplina:
a) la raccolta dei dati che alimentano la Piattaforma nazionale-DGC;
b) le caratteristiche e le modalità di funzionamento della Piattaforma nazionale-DGC;
c) i dati riportati nelle certificazioni verdi COVID-19 emesse dalla Piattaforma nazionale-DGC;
d) la struttura dell’identificativo univoco delle certificazioni verdi COVID-19 e del codice a barre interoperabile per la verifica dell’autenticità, validità e integrità delle stesse;

e) le specifiche tecniche per assicurare l’interoperabilità delle certificazioni verdi COVID-19 e la Piattaforma nazionale-DGC;
f) le specifiche tecniche per l’interoperabilità tra la Piattaforma nazionale-DGC e le analoghe piattaforme istituite negli altri Stati membri dell’Unione europea, tramite il Gateway europeo (ossia l’architettura di interoperabilità europea, gestita dalla Commissione europea, mediante la quale possono essere verificate tutte le firme dei certificati europei digitali Covid, emesse dagli Stati membri);
g) le modalità di aggiornamento e revoca delle certificazioni verdi COVID-19;
h) i soggetti deputati e le modalità per il controllo delle certificazioni;
i) i tempi di conservazione dei dati trattati ai fini dell’emissione e della verifica delle certificazioni;
j) le misure per assicurare la protezione dei dati personali trattati.
Ai fini del decreto in esame, le certificazioni verdi COVID-19 rilasciate negli Stati membri dell’Unione europea sono riconosciute come equivalenti a quelle rilasciate in ambito nazionale, in conformità alla normativa dell’Unione europea e, per quanto dalla stessa non previsto, ai criteri definiti con circolare del Ministero della salute.
Analogamente, le certificazioni rilasciate in uno Stato terzo – e validate da uno Stato membro sono riconosciute come equivalenti a quelle rilasciate in ambito nazionale e valide ai fini del presente decreto, se conformi ai criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

Dati riportati nelle certificazioni verdi COVID-19 rilasciate dalla Piattaforma Nazionale-DGC (art. 3).

Oltre alle informazioni generali e comuni, ciascuna certificazione riporta dati specifici diversi a seconda che la certificazione provi lo stato di avvenuta vaccinazione contro il Covid-19, lo stato di avvenuta guarigione dall’infezione covid-19 o la effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus.
In particolare:
– la certificazione verde COVID-19 di avvenuta vaccinazione contiene, tra le altre, informazioni sulla tipologia di vaccino somministrato, il numero della dose effettuata e il numero totale di dosi previste, data dell’ultima somministrazione effettuata e lo Stato in cui è stata effettuata la vaccinazione;
– la certificazione verde COVID-19 di avvenuta guarigione riporta – oltre alla data ed al Paese dove è stato effettuato il primo test molecolare positivo – anche la data di inizio e fine validità della certificazione verde COVID-19;
– la certificazione verde COVID-19 di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo reca infine, tra le altre informazioni, l’esito del test, la struttura e lo Stato in cui è stato eseguito.

Funzioni e servizi della Piattaforma nazionale-DGC (art. 4)

I servizi resi disponibili nella piattaforma nazionale-DGC sono costituiti da: la generazione e la
revoca della validità delle certificazioni verdi COVID-19 nonché la raccolta dei dati a tal fine
necessari; la messa a disposizione delle certificazioni verdi COVID-19 e la verifica delle stesse;
l’interoperabilità con i sistemi informativi degli altri
Stati membri dell’Unione europea e la gestione delle codifiche europee e nazionali; la messa a
disposizione dei dati aggregati trattati dalla Piattaforma nazionale-DGC.

Raccolta e gestione delle informazioni necessarie per la generazione delle certificazioni verdi Covid-19
Certificazioni verdi COVID-19 di avvenuta vaccinazione (art. 5)
Le regioni e le province autonome sono tenute ad inviare al Ministero della salute i dati per alimentare l’Anagrafe Vaccinale Nazionale, che comunica a sua volta giornalmente al Sistema TS i dati necessari per la generazione e gestione delle certificazioni verdi COVID-19, elencati nell’allegato A del provvedimento.
I dati relativi all’infezione COVID-19 delle persone vaccinate prima della data di efficacia del decreto in commento sono, invece, acquisiti nell’Anagrafe dalla piattaforma dell’Istituto superiore di sanità.
Le stesse regioni e province autonome sono, altresì, tenute ad inviare al Sistema TS i dati di contatto forniti dall’interessato all’atto della prenotazione o della somministrazione del vaccino alle persone vaccinate prima della data di vigenza del decreto in esame.
In seguito alla verifica dei dati trasmessi, il Sistema TS, per il soli dati verificati positivamente, alimenta la Piattaforma nazionale-DGC per la generazione della certificazione verde digitale COVID-19 di avvenuta vaccinazione.

Certificazioni verdi COVID-19 di avvenuta guarigione (art. 6)
Per quanto riguarda i dati delle certificazioni di avvenuta guarigione, la piattaforma nazionale-DGC viene alimentata, attraverso la interconnessione con il Sistema TS, dalle strutture sanitarie dei Servizi sanitari regionali, dai medici di medicina generale e pediatri di libera scelta nonché dei medici USMAF2 e i medici SASN3

Certificazioni verdi COVID-19 di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo (art. 7)
Grazie al collegamento diretto con i dati a disposizione del Sistema Tessera Sanitaria la piattaforma DGC riceve anche le comunicazioni relative agli esiti negativi dei test molecolari e antigenici – riconosciuti dall’Health Security Committee dell’UE come validi ai fini dell’emissione del DGC – non appena questi siano disponibili nel Sistema TS. La comunicazione dell’esito del test viene fornita al Sistema Tessera Sanitaria dalle strutture sanitarie pubbliche o private, presso le quali vengono effettuati i test molecolari e antigenici rapidi, e dai medici di medicina generale, pediatri e farmacie convenzionate che effettuano i test antigenici rapidi. Le funzionalità per l’invio
tempestivo e per la successiva gestione dei dati relativi ai test sono fornite agli operatori che li effettuano dallo stesso Sistema TS.

Generazione e la revoca delle certificazioni verdi COVID-19 (art. 8)
Le certificazioni verdi, come detto in premessa, sono generate dalla piattaforma DGC al verificarsi di tre diverse conodizioni: avvenuta vaccinazione; avvenuta guarigione (attestata da soggetto abilitato); effettuazione test molecolare o test antigenico rapido.

Per USMAF si intendono: “gli Uffici di sanità marittima, aera e di frontiera del Ministero della salute, che
svolgono attività di vigilanza transfrontaliera su passeggeri, mezzi di trasporto e alcune tipologie di merci e hanno anche funzioni certificatorie e medico legali” – art. 1, comma 1, lett.t) del presente DPCM

Per SASN di intendono: “ i Servizi di assistenza sanitaria al personale navigante di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n.620” – art. 1, comma 1, lettera s) del presente DPCM L’allegato B del D.P.C.M. in commento indica, nel dettaglio, i periodi di validità delle diverse certificazioni, in coerenza con quanto già stabilito dalla legge di conversione, con modificazioni, del D.L. 22 aprile 2021 n. 52 (decreto “Riaperture”), attualmente in corso di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale:
– 9 mesi per quelle attestanti la completa vaccinazione;
– fino al completamento del ciclo di vaccinazione per quelle attestanti la prima dose di
vaccino, a partire da 15 giorni dopo quest’ultima;
– 6 mesi per quelle attestanti la guarigione;
– 48 ore per quelle attestanti l’esito negativo ad un Covid Test.
Nel caso in cui per un soggetto sia stata rilasciata una certificazione per avvenuta vaccinazione o guarigione ma successivamente comunicata una nuova positività al Sars-Cov-2, la piattaforma genererà una revoca delle certificazioni verdi ancora in corso di validità che sarà comunicata sia al Gateway europeo che all’interessato stesso.

Struttura dell’identificativo univoco delle certificazioni verdi COVID-19 e del codice a barre interoperabile (art. 9)
Le certificazioni verdi digitali e interoperabili sono munite di un codice univoco alfanumerico di
identificazione (Allegato D) – che viene attribuito automaticamente dalla Piattaforma nazionale DGC senza identificare la tipologia di certificazione – e, per garantirne l’autenticità, integrità e
validità, di un codice a barre bidimensionale (QR code) generato con le caratteristiche e le modalità indicate nel medesimo Allegato D.

Messa a disposizione dei dati della Piattaforma nazionale-DGC al fascicolo sanitario elettronico (art. 10)
L’Infrastruttura Nazionale per l’Interoperabilità (INI) attraverso la piattaforma nazionale DGC
garantisce la messa a disposizione dei dati delle certificazioni nel fascicolo sanitario elettronico
(FSE).

Messa a disposizione agli interessati delle certificazioni verdi COVID-19 generate dalla Piattaforma nazionale-DGC (art. 11)
Le certificazioni verdi sono rese disponibili agli interessati attraverso i seguenti strumenti, con le modalità stabilite nell’allegato E del provvedimento:
a) portale della Piattaforma nazionale DGC (accesso tramite SPID/CIE o autenticazione a più fattori);
b) Fascicolo Sanitario Elettronico (con accesso diretto);
c) App Immuni (inserendo nell’App il codice univoco e le ultime otto cifre della propria TS);
d) App IO (attraverso messaggio ricevuto nell’app ed ingresso tramite SPID o CIE);
e) Sistema Tessera Sanitaria (per il tramite di un operatore, medico o farmacista, autorizzato).
I certificati così disponibili potranno essere consultati e visualizzati elettronicamente, oltre che
scaricati in versione stampabile dall’interessato.

Servizio di supporto all’utenza (art. 12)
Interessati ed operatori coinvolti potranno accedere al portale della Piattaforma nazionale-DGC, comprensivo di sezione dedicata alle FAQ, per reperire informazioni sull’emissione, acquisizione, utilizzo, validità e verifica delle certificazioni verdi Covid-19.
L’utenza avrà anche a disposizione:
a) il numero di pubblica utilità (1500) del Ministero della salute, che fornisce, tra l’altro, informazioni generali sulle certificazioni verdi Covid-19 e sulla loro acquisizione tramite il Fascicolo sanitario elettronico ed il sistema Tessera sanitaria (TS) per il tramite dei medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, farmacisti e altri medici delle aziende sanitarie, USMAF, SASN autorizzati alle funzionalità del sistema TS;
b) il call center di Immuni (800.91.24.91), che fornisce apposita assistenza tecnica per l’acquisizione delle certificazioni verdi Covid-19 tramite il portale della Piattaforma nazionale-DGC e l’App Immuni;
c) l’assistenza di primo livello offerta da Pago PA spa per le segnalazioni pervenute tramite l’App IO per l’acquisizione delle certificazioni verdi COVID-19 tramite l’App IO.

 

Verifica delle certificazioni verdi Covid-19 emesse dalla Piattaforma nazionale-DGC (art. 13)
La verifica delle certificazioni verdi COVID-19 sarà effettuata mediante la lettura del codice a barre bidimensionale, utilizzando esclusivamente l’app VerificaC19 (Allegato B, par. 4) già scaricabile, che consente unicamente di controllare l’autenticità, la validità e l’integrità della certificazione, e di conoscere le generalità dell’intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l’emissione.
Alla suddetta verifica sono deputati:
a) i pubblici ufficiali nell’esercizio delle relative funzioni;
b) il personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, iscritto nell’elenco prefettizio del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di spettacolo (art. 3, comma 8, della legge n.94/2009);
c) i titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi per l’accesso ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati;
d) il proprietario o il legittimo detentore di luoghi o locali presso i quali si svolgono eventi e attività per partecipare ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati;
e) i vettori aerei, marittimi e terrestri, nonché i loro delegati;
f) i gestori delle strutture che erogano prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali per l’accesso alle quali, in qualità di visitatori, sia prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati.
I soggetti delegati devono essere incaricati con atto formale recante le necessarie istruzioni sull’esercizio dell’attività di verifica.
L’intestatario della certificazione verde COVID-19 all’atto della verifica dimostra, a richiesta dei verificatori sopra indicati, la propria identità personale mediante l’esibizione di un documento di identità.
L’attività di verifica non comporta in alcun caso la raccolta dei dati dell’intestatario in qualunque forma.
Il controllo sulla corretta esecuzione delle verifiche sopra descritte è svolto dal Prefetto che si avvale delle Forze di polizia, della polizia municipale munita della qualifica di agente di pubblica sicurezza e, ove occorra, delle Forze armate. Nei luoghi di lavoro il Prefetto si avvale anche del personale ispettivo delle ASL competenti per territorio e dell’Ispettorato nazionale del lavoro.

Interoperabilità nazionale ed europea (art 14)
Il provvedimento regolamenta, inoltre, le specifiche tecniche per garantire l’interoperabilità della Piattaforma nazionale-DGC e le analoghe piattaforme istituite negli altri Stati membri dell’UE, che saranno abilitate e attivate in base alle disposizioni di cui al regolamento del Parlamento europeo e
del Consiglio 2021/953 del 14 giugno 2021 – pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 15 giugno 2021 – per agevolare la libera circolazione delle persone durante la pandemia Covid-19.

Titolarità del trattamento dei dati personali, informativa e misure di sicurezza (artt. 15-17)
La Piattaforma nazionale-DGC è realizzata, attraverso l’infrastruttura del Sistema Tessera Sanitaria, dalla Sogei spa ed è gestita dalla stessa società per conto del Ministero della Salute, che è il titolare del trattamento dei relativi dati.
Le certificazioni verdi Covid-19 e i dati di contatto forniti dagli intestatari sono conservati fino al termine di validità delle certificazioni medesime. I dati che hanno generato le certificazioni vengono cancellati dal sistema informativo tessera sanitaria, alla scadenza delle stesse, salvo che
siano utilizzati per altri trattamenti, disciplinati da apposite normative, che prevedano un tempo di conservazione più ampio (art. 16).

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