Concessione del contributo a fondo perduto a valere sul “Fondo per il rilancio delle attività economiche di commercio al dettaglio”

Concessione del contributo a fondo perduto a valere sul “Fondo per il rilancio delle attività economiche di commercio al dettaglio”, di cui all’articolo 2 del decreto-legge 27 gennaio 2022 n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25
1. Premessa

È stato pubblicato sul portale del Ministero dello Sviluppo economico (MISE) il decreto direttoriale del 25 marzo 2022, con il quale si stabiliscono i termini di presentazione delle istanze e le modalità di erogazione del contributo a fondo perduto a valere sul Fondo per il rilancio delle attività economiche di commercio al dettaglio, istituito presso il MISE, dall’articolo 2 del decreto-legge 27 gennaio 2022 n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25.

L’agevolazione ha la finalità di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento adottate per l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e di prevedere specifici interventi di sostegno in favore dei soggetti maggiormente danneggiati.

Le istanze potranno essere presentate a decorrere dalle ore 12:00 del 3 maggio 2022 e sino alle ore 12:00 del 24 maggio 2022.

2. Beneficiari e soggetti esclusi

Sono beneficiarie del contributo a fondo perduto le imprese che svolgono in via prevalente le attività di commercio al dettaglio identificate dai seguenti codici ATECO:

47.19

Commercio al dettaglio in altri esercizi non specializzati

47.30

Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati

47.43

Commercio al dettaglio di apparecchiature audio e video in esercizi specializzati

47.5*

Commercio al dettaglio di altri prodotti per uso domestico in esercizi specializzati

47.6*

Commercio al dettaglio di articoli culturali e ricreativi in esercizi specializzati

47.71

Commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento in esercizi specializzati

47.72

Commercio al dettaglio di calzature e articoli in pelle in esercizi specializzati

47.75

Commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria in esercizi specializzati

47.76

Commercio al dettaglio di fiori, piante, semi, fertilizzanti, animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati

47.77

Commercio al dettaglio di orologi e articoli di gioielleria in esercizi specializzati

47.78

Commercio al dettaglio di altri prodotti (esclusi quelli di seconda mano) in esercizi specializzati

47.79

Commercio al dettaglio di articoli di seconda mano in negozi

47.82

Commercio al dettaglio ambulante di prodotti tessili, abbigliamento e calzature

47.89

Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti

47.99

Altro commercio al dettaglio al di fuori di negozi, banchi o mercati

*tutte le attività dei gruppi

Per fruire dell’agevolazione, le imprese devono presentare un ammontare di ricavi riferito al 2019 non superiore a 2 milioni di euro e devono aver subito una riduzione del fatturato nel 2021 non inferiore al trenta per cento rispetto al 2019[1].

Alla data di presentazione della domanda le medesime imprese devono essere, altresì, in possesso dei seguenti requisiti:

a) avere sede legale od operativa nel territorio dello Stato e risultare regolarmente costituite, iscritte e attive nel Registro delle imprese per una delle attività di cui ai codici ATECO indicati;

b) non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;

c) non essere già in difficoltà al 31 dicembre 2019[2], salvo il caso delle microimprese e piccole imprese non soggette a procedure concorsuali per insolvenza[3] e non destinatarie di aiuti per il salvataggio o per la ristrutturazione;

d) non essere destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

3. Agevolazioni concedibili, massimali di aiuto e cumulabilità

L’importo del contributo a fondo perduto è determinato applicando alla differenza tra l’ammontare medio mensile dei ricavi relativi al periodo d’imposta 2021 e l’ammontare medio mensile dei ricavi riferiti al periodo d’imposta 2019[4] una delle seguenti percentuali, differenziate per fascia di ricavi relativi al periodo d’imposta 2019:

sessanta per cento per le imprese con ricavi non superiori a quattrocentomila euro;
cinquanta per cento per le imprese con ricavi superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro;
quaranta per cento per le imprese con ricavi superiori a un milione di euro e fino a due milioni di euro.
Il contributo è erogato a valere sulla Sezione 3.1 “Aiuti di importo limitato” del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”.

4. Domande di concessione e fruizione dei benefici

Per l’ottenimento del contributo a fondo perduto, le imprese dovranno presentare istanza al MISE, a decorrere dalle ore 12:00 del 3 maggio 2022 e sino alle ore 12:00 del 24 maggio 2022, esclusivamente per via telematica, attraverso la procedura informatica che sarà resa disponibile sul sito istituzionale dello stesso Ministero. È consentito presentare una sola istanza.

L’accesso alla procedura informatica potrà essere effettuata dal rappresentante legale dell’impresa richiedente tramite la Carta nazionale dei servizi (cd. CNS). Il rappresentante legale, previo accesso alla procedura, può conferire ad altro soggetto delegato il potere di rappresentanza per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione dell’istanza.

Considerato che in caso di difformità tra le informazioni indicate nell’istanza e quelle depositate presso il Registro delle imprese la procedura informatica non potrà essere conclusa, è consigliabile verificare preventivamente l’ aggiornamento dei dati presso il Registro delle imprese, con particolare riferimento agli effettivi codici ATECO che identificano l’attività economica esercitata dall’impresa richiedente e alla registrazione della PEC nel Registro delle imprese, in assenza della quale l’istanza non potrà essere inviata. Le comunicazioni relative alla procedura di concessione del contributo verranno trasmesse dal MISE esclusivamente attraverso PEC.

All’esito positivo dell’istruttoria dell’istanza presentata, l’impresa riceverà l’importo del contributo richiesto tramite accreditamento sull’IBAN relativo al conto corrente comunicato nell’istanza. Nel caso in cui la dotazione finanziaria dell’agevolazione (200 milioni di euro) non fosse sufficiente a soddisfare le richieste inoltrate, il contributo verrà ridotto proporzionalmente alle risorse finanziare disponibili ed al numero di istanze ammissibili pervenute, tenendo conto delle diverse fasce di ricavi.

5. Controlli e revoche

Successivamente all’erogazione delle agevolazioni, il MISE verifica su un campione significativo di beneficiari la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio rilasciate tramite l’istanza di concessione. Nel caso di irregolarità verrà disposta la revoca delle agevolazioni. Potrà essere disposta la revoca anche in caso di: i) accertamento dell’assenza di uno o più requisiti, o di documentazione incompleta o irregolare, per fatti imputabili al soggetto richiedente e non sanabili; ii) superamento dei massimali di aiuto; iii) impedimento dei controlli.

In tali circostanze il MISE procederà al recupero dell’importo del contributo concesso, maggiorato degli interessi e delle sanzioni.

6. Obblighi di trasparenza a carico del soggetto beneficiario

Il contributo a fondo perduto è soggetto alla disciplina in tema di trasparenza delle agevolazioni di cui agli articoli 125 e successivi della Legge del 4 agosto 2017, n. 124 “Legge annuale per il mercato e la concorrenza”.
Clicca qui per scaricare il documento:0002851-2022 Alln.1 Decreto MISE 25 marzo 2022

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