Finalmente operativa la Decontribuzione Sud

 

Sgravio del 30% sui contributi INPS per le imprese del Sud. Di seguito Le istruzioni INPS per usufruire del beneficio
L’INPS, con la circolare n. 33/2021, fornisce le istruzioni operative per l’agevolazione contributiva per l’occupazione in aree svantaggiate – Decontribuzione Sud, limitatamente al periodo 1° gennaio 2021 – 31 dicembre 2021, prevista dall’articolo 1, commi da 161 a 168, della legge n. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021).Il citato articolo 1, comma 161, della Legge di Bilancio 2021, nell’estendere l’esonero contributivo di cui all’articolo 27, comma 1, del D.L. n. 104/2020 (c.d. Decreto
Agosto) sino al 31 dicembre 2029, prevede una diversa modulazione dell’intensità della misura. Nello specifico, la percentuale di contribuzione datoriale sgravabile è pari:
 al 30% fino al 31 dicembre 2025;
 al 20% per gli anni 2026 e 2027;
 al 10% per gli anni 2028 e 2029.
Le regioni che rientrano nel beneficio sono l’Abruzzo, la Basilicata, la Calabria, la Campania, il Molise, la Puglia, la Sardegna e la Sicilia.

L’agevolazione spetta in riferimento ai rapporti di lavoro subordinato laddove la sede di lavoro sia situata nelle predette regioni.
Per sede di lavoro si intende l’unità operativa presso cui sono denunciati in Uniemens i lavoratori.
L’applicazione del beneficio è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea che il 18 febbario u.s. ha autorizzato la concedibilità dell’esonero in oggetto fino al 31 dicembre 2021.
Per quanto attiene l’esonero contributivo relativo al periodo 1° gennaio 2022 – 31 dicembre 2029, le relative istruzioni saranno fornite all’esito del procedimento di autorizzazione e nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa applicabile in materia di aiuti di Stato.
Possono accedere al beneficio in trattazione i datori di lavoro privati, anche non imprenditori.
Al fine di garantire la legittima fruizione dello sgravio nelle ipotesi in cui un datore di lavoro titolare di una matricola il cui indirizzo è coincidente con la sede legale in regioni non oggetto di decontribuzione, presenti una o più unità operative ubicate nelle suddette regioni, la Struttura INPS territorialmente competente deve verificare mediante la consultazione delle comunicazioni obbligatorie che la prestazione lavorativa si svolge in una sede di lavoro ubicata all’interno delle regioni ammesse.
Il beneficio non è riconoscibile allorquando il lavoratore in somministrazione, pur svolgendo la propria attività lavorativa in unità operative dell’azienda utilizzatrice ubicate nelle aree svantaggiate, sia formalmente incardinato presso un’agenzia di somministrazione situata in una regione diversa da quelle ammesse ad usufruire dello sgravio.
L’esonero non prevede un limite individuale di importo. Pertanto, lo stesso trova applicazione sulla percentuale della contribuzione datoriale prevista, senza individuazione di un tetto massimo mensile.La Decontribuzione Sud spetta in relazione a tutti i rapporti di lavoro subordinato, sia instaurati che instaurandi, purché sia rispettato il requisito geografico della sede di lavoro. In quest’ottica, l’agevolazione non ha natura di incentivo all’assunzione e, pertanto, non è soggetta all’applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione stabiliti dall’articolo 31 del D.Lgs. n. 150/2015.
Il diritto alla fruizione dell’agevolazione, sostanziandosi in un beneficio contributivo, è invece subordinato, ai sensi dell’articolo 1, comma 1175, della legge n. 296/206.
Lo sgravio risulta cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta, e sempre che non vi sia un espresso divieto di cumulo previsto da altra disposizione.

No Comments

Post A Comment