“Fondo Nuove Competenze Decreto Interministeriale”

Con il decreto interministeriale in commento, istituito presso l’ANPAL ai sensi dell’art. 88 comma 1
del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, sono individuati i criteri e le modalità di applicazione della misura e di utilizzo delle risorse del Fondo.

Possono avvalersi del Fondo tutti i datori di lavoro che abbiano stipulato accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive con la finalizzazione di parte dell’orario di lavoro alla realizzazione di percorsi di sviluppo delle competenze del lavoratore.
L’accordo collettivo dovrà essere sottoscritto entro il 31 dicembre 2020 e dovrà prevedere:
– progetti formativi;
– numero dei lavoratori coinvolti;
– numero di ore da destinare allo sviluppo delle competenze;
– in caso di erogazione diretta da parte dell’impresa dei percorsi formativi, il possesso dei
requisiti tecnici fisici e professionali di capacità formativa;
– limite massimo di ore di ore dei percorsi (non oltre le 250 ore).
Tali accordi dovranno inoltre individuare i fabbisogni del datore di lavoro in termini di nuove o
maggiori competenze, in ragione dell’introduzione di innovazioni organizzative, tecnologiche, di processo di
prodotto o servizi in risposta alle mutate esigenze produttive dell’impresa, e del relativo adeguamento
necessario per qualificare e/o riqualificare il lavoratore in relazione ai fabbisogni individuati, di norma,
anche al fine del conseguimento di una qualificazione di livello EQF 3 o 4.
L’accesso al Fondo avviene tramite istanza (corredata da accordo collettivo e progetto formativo)
da presentare all’ANPAL che entro 15 giorni dall’entrata in vigore del decreto pubblicherà termini e
modalità di presentazione delle istanze e relativi requisiti d’approvazione.
Il progetto formativo di sviluppo delle competenze da allegare all’istanza dovrà contenere:
– modalità di valorizzazione del patrimonio di competenze del lavoratore;
– modalità di personalizzazione dei percorsi di apprendimento;
– modalità di messa in trasparenza e attestazione delle competenze acquisite e dei soggetti incaricati di tale messa in trasparenza e attestazione.

Sono enti erogatori dei percorsi formativi, tutti gli enti accreditati a livello nazionale e regionale, ovvero altri soggetti, anche privati, che, per statuto o istituzionalmente, svolgono attività di formazione, ivi comprese le Università statali e le non statali legalmente riconosciute, gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, i Centri per l’Istruzione per Adulti-CPIA, gli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.), i centri di ricerca accreditati dal Ministero dell’Istruzione, anche in forma organizzata in reti di partenariato territoriali o settoriali.
Può svolgere il ruolo di soggetto erogatore della formazione anche la stessa impresa che ha presentato domanda di contributo, laddove sia previsto dall’accordo collettivo da allegare all’istanza.
L’ANPAL in sede di valutazione dell’istanza determinerà in caso di accoglimento l’importo massimo riconoscibile al datore di lavoro distinto tra il costo delle ore di formazione e i relativi contributi previdenziali e assistenziali e l’erogazione del contributo avverrà, da parte dell’INPS, con una cadenza trimestrale.
I Fondi Paritetici Interprofessionali possono partecipare al Fondo, attraverso il finanziamento di azioni di formazione su conto formazione e attraverso la pubblicazione di avvisi per la concessione di finanziamenti per la realizzazione di attività formative su conto sistema.

👉🏻Clicca qui per scaricare la circolare: Allegato CIRCO 163-20_Fondo-Nuove-Competenze-REG-CdC

 

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