Gas Radon: Tutto ciò che c’è da sapere

TUTTO CIÒ CHE C’È DI VERO DA SAPERE

Quali sono i locali da monitorare?

I locali soggetti a monitoraggio sono solo quelli interrati, seminterrati, a piano terra e aperti al pubblico, con esclusione dei residenziali e dei vani tecnici isolati al servizio di impianti a rete. Le misure vanno effettuate solo con strumentazione passiva.

Le misure sono eseguite su un periodo annuale suddiviso in due semestri, primaverile-estivo e autunnale-invernale (oppure si eseguono più misure la cui somma sia comunque pari ad un anno).

 

Chi esegue le misure?

Le verifiche vanno eseguite da un “tecnico abilitato alle misurazioni di attività radon” con relativo elenco degli abilitati.

Quali devono essere le caratteristiche degli organismi di misura?

Le linee guida prevedono una serie di requisiti che tali organismi devono possedere, che riportiamo a seguire:

  1. Un responsabile tecnico con formazione professionale adeguata ed esperienza documentata in materia;
  2. L’individuazione delle persone abilitate a eseguire le misure e ad attestarne la validità
  3. L’utilizzo di una tecnica di misura idonea;
  4. La periodica taratura della tecnica di misura e il controllo del funzionamento delle apparecchiature prima di ogni serie di misura;
  5. Il periodico controllo di qualità dei dati;
  6. L’utilizzo di procedure e istruzioni scritte per le misure, comprese le tarature e il controllo di qualità;
  7. Il rilascio del resoconto delle misure firmato dal responsabile tecnico, che garantisce l’affidabilità del dato al committente.

 

Quali devono essere i requisiti del responsabile tecnico delle misure?

Il responsabile tecnico deve possedere una adeguata formazione tecnico-scientifica e una documentata esperienza sulla misura della concentrazione di radon in aria.

Come va redatto un resoconto delle misure?

Il risultato delle misure sarà contenuto in una relazione tecnica o resoconto di prova rilasciato al committente. Nella relazione tecnica o nel resoconto devono essere riportate almeno le seguenti informazioni:

  1. L’intestazione dell’organismo che rilascia il documento;
  2. L’identificazione del documento (per esempio un numero o codice progressivo);
  3. I dati anagrafici del committente;
  4. La tecnica di misura utilizzata;
  5. I periodi di esposizione dei rivelatori (sotto la responsabilità del committente) e i relativi risultati in termini di concentrazione;
  6. Il risultato della concentrazione di radon media annua associato al luogo della misura, chiaramente individuato (se in un luogo di lavoro vengono effettuate misure in più locali/ambienti o più misure in uno stesso ambiente, è necessario che nella scheda informativa compilata dal committente sia identificato ciascun punto di misura e che lo stesso identificativo sia riportato nella relazione);
  7. L’incertezza associata a tutti i risultati delle misure;
  8. La firma della persona che ha effettuato le misure e di chi autorizza il rilascio del risultato;
  9. Le eventuali note relative ai risultati.

A chi si invia la documentazione? 

Entro un mese dalla conclusione del rilevamento, i risultati vanno trasmessi al Comune competente per territorio e ad Arpac.

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