Indennità lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali. D.I. del 13.7.2020 – Istruzioni Inps

Con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze del 13 luglio 2020, n. 12 è stata introdotta una misura di sostegno in favore dei lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali che, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, hanno cessato, ridotto o sospeso l’attività o il rapporto di lavoro.

In particolare- a valere sulle risorse del Fondo per il reddito di ultima istanza (art. 44 del D.L. n. 18/2020), nel limite di spesa complessivo di 326,4 milioni di euro – viene riconosciuta un’indennità pari a 600 euro, per ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio 2020, ai predetti lavoratori che soddisfino cumulativamente i requisiti di seguito specificati:
 titolarità, nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, di uno o più rapporti di lavoro dipendente a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno trenta
giornate;
 titolarità, nel corso dell’anno 2018, di uno o più rapporti di lavoro dipendente a tempo determinato o stagionale nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;
 non titolarità, alla data del 14 luglio 2020, di trattamento pensionistico diretto né di rapporto di lavoro dipendente.
Per il periodo di fruizione dell’indennità, che non concorre alla formazione del reddito, non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare.

Ai fini dell’individuazione dei codici ATECO ammessi all’erogazione dell’indennità in argomento, si rinvia alla Circolare Inps n. 94 del 14.08.2020 che specifica anche le modalità di presentazione delle domande di accesso al bonus.

Presentazione della domanda

Lavoratori che hanno presentato domanda di accesso all’indennità di marzo 2020 (di cui
all’art. 29 del D.L. n. 18/2020): tali soggetti non devono presentare alcuna domanda, in
quanto viene considerata utile quella trasmessa per il riconoscimento dell’indennità di cui
all’art. 29 del Decreto Cura Italia che sarà riesaminata d’ufficio dall’Inps.
Lavoratori che NON hanno presentato domanda di accesso all’indennità di marzo 2020
(di cui all’art. 29 del D.L. n. 18/2020): tali soggetti sono tenuti a presentare in via
telematica apposita domanda, direttamente o per il tramite degli Enti di Patronato,
attraverso:
 il portale Inps, al quale accedere mediante:
o una delle seguenti credenziali:
– PIN rilasciato dall’Inps (sia ordinario, sia dispositivo);
– SPID di livello 2 o superiore;
– Carta di Identità Elettronica 3.0 (CIE);
– Carta Nazionale dei Servizi (CNS).
Qualora non si fosse in possesso delle suindicate credenziali, è possibile richiedere:
o il PIN dell’Inps: ricevuto via SMS o tramite email, avanzandone apposita
richiesta (cfr. Messaggio Inps n. 1381/2020).
 il Contact center integrato, telefonando ad uno dei numeri di seguito riportati:
o numero verde 803.164 da rete fissa (gratuito);
o numero 06.164164 da rete mobile (a pagamento).
Per maggiori approfondimenti, anche in merito all’incumulabilità/incompatibilità con le
misure introdotte dal Decreto Cura Italia e dal Decreto Rilancio ed alla compatibilità con
altre indennità, si rimanda alla Circolare Inps n. 94 del 14.8.2020.

Clicca qui per scaricare la circolare INPS: Circolare numero 94 del 14-08-2020

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