Prevenzione incendi: autorimesse

 

Si informa che è stato pubblicato nella G.U. n. 132 del 23 maggio u.s. il decreto del Ministero dell’Interno 15 maggio 2020 che approva la nuova norma tecnica di prevenzione incendi per le attività di autorimesse.

 

Il provvedimento entrerà in vigore 180 giorni dopo la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e quindi il 19 novembre 2020.

 

L’Allegato I, che costituisce la Nuova Regola Tecnica Verticale (NRTV), sostituisce integralmente il capitolo “V.6 – Autorimesse” della Sezione V dell’Allegato 1 al D.M. Interno del 3 agosto 2015 “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi”.

 

L RTV si applica alle autorimesse di superficie complessiva lorda superiore a 300 mq.

 

L’autorimessa viene così definita:

 

l’area coperta, con servizi annessi e pertinenze, destinata al ricovero, alla sosta ed alla manovra di veicoli.

Non sono considerate autorimesse le aree coperte destinate al ricovero, alla sosta ed alla manovra di veicoli in cui:

ciascun posto auto sia accessibile direttamente da spazio scoperto con un percorso massimo inferiore a due volte l’altezza del piano di parcamento (es. box a schiera, piccole tettoie, …);

il ricovero sia destinato all’esposizione, alla vendita o al deposito di veicoli provvisti di quantitativi limitati di carburante per la movimentazione nell’area (es. autosaloni, …).

In base alla nuova RTV le autorimesse sono classificate:

 

in relazione alle caratteristiche prevalenti degli occupanti;

in relazione alla superficie lorda;

in relazione alla quota di tutti i piani.

Fatta salva la possibilità di applicare l’Allegato I all’intera autorimessa, il decreto non comporta adeguamenti per le autorimesse che alla data di entrata in vigore del provvedimento ricadono in uno dei seguenti casi:

 

a) siano già in regola con uno degli adempimenti previsti agli articoli 3 (valutazione dei progetti) 4(controlli di prevenzione incendi) o 7(deroghe) del D.P.R. 151/11.

 

b) siano stati progettati sulla base dei provvedimenti normativi richiamati nel decreto e comprovati da atti rilasciati dalle amministrazioni competenti.

 

Per gli interventi di modifica o ampliamento delle autorimesse esistenti alla data del 19 novembre si applicano le disposizioni previste dall’art. 2, commi 3 e 4, del D.M. 3 agosto 2015.

 

La norma indica inoltre le strategie antincendio in riferimento alla reazione al fuoco, resistenza al fuoco, compartimentazione, esodo, gestione della sicurezza antincendio, controllo dell’incendio, controllo di fumi e calore, sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio.

 

Per completezza di informazione si allega il testo integrale del provvedimento.

Clicca qui per scaricare il documento:0003984-2020 – Allegato

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