Proroga al 30 settembre delle autorizzazioni semplificate per l’occupazione di suolo pubblico

Proroga al 30 settembre delle autorizzazioni semplificate per l’occupazione di suolo pubblico

Accogliendo le richieste della Fipe-Confcommercio, il Parlamento – con legge n. 51/2022 di conversione del D.L. n. 21/2022 c.d. “Taglia-prezzi”, art. 10-ter – ha approvato la proroga fino al 30 settembre 2022, delle autorizzazioni concernenti l’utilizzo temporaneo di suolo pubblico da parte dei Pubblici Esercizi (cd. autorizzazioni temporanee COVID) concesse in forza dell’art. 9-ter, commi 4 e 5, del D.L. n. 137/2020, c.d. “Ristori”.
Dunque, le autorizzazioni all’occupazione di suolo pubblico rilasciate in epoca Covid-19 in favore dei Pubblici Esercizi, durante la vigenza del regime di semplificazione disposto dalle citate disposizioni, saranno da considerarsi prorogate automaticamente.
La disposizione, tuttavia, prevede che l’efficacia di suddetta proroga temporanea sia subordinata all’avvenuto pagamento del canone unico patrimoniale (ex TOSAP e COSAP) .
Inoltre, fino al 30 settembre 2022, continuerà ad applicarsi la disciplina di semplificazione autorizzatoria per le domande di nuove concessioni o di ampliamento
di quelle già in essere (art. 22 quater . Fino a tale data, pertanto:
– le domande di nuove concessioni per l’occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici potranno essere presentate telematicamente mediante istanza all’ufficio
competente dell’Ente locale, con allegata la sola planimetria. Difformemente dal regime di semplificazione in vigore fino al prossimo 30 giugno, la nuova disposizione non prevede
espressamente l’esenzione dall’applicazione dell’imposta di bollo;
– la posa in opera temporanea su vie,
piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, di strutture amovibili (dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane,
tavolini, sedute e ombrelloni), funzionali all’attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui all’art. 5 della L. n. 287/1991, non sarà subordinata alle autorizzazioni di cui agli artt. 21
(concernente l’autorizzazione della soprintendenza per i beni culturali) e 146 (relativo all’autorizzazione paesaggistica) del D.Lgs. n. 42/2004 e non sarà soggetta al limite temporale di
180 giorni di cui all’art. 6, comma 1, lett. e-bis) del DPR n. 380/2001.
I nostri uffici sono a disposizione per ogni approfondimento.

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