Sanificazione dell’attività: cosa c’è da sapere

 

L’attività di sanificazione, secondo la legge 82/1994 può essere svolta da imprese iscritte alla camera di commercio in possesso di requisiti specifici.
Il D. M. 274/97 è il regolamento di attuazione della legge 82/94 che definisce, all’art. 1, le attività di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione.

In merito è intervenuto anche l’art. 10 comma 3 del decreto legge 31 gennaio 2007 n. 7, che ha liberalizzato le attività di pulizia e disinfezione ed ha confermato il possesso dei requisiti tecnico professionale per lo svolgimento delle attività di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione (cosi come definite dal D.M. 274/97).

Le attività di sanificazione, proprio per l’utilizzo di prodotti chimici specifici, possono essere svolte dalle imprese qualificate nel rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza 81/08 ed in materia ambientale 152/06 per gli aspetti relativi allo smaltimento di rifiuti speciali o tossici.16-04- comunicato stampa Abi (002).

Inoltre, Il decreto liquidità riscrive, ampliandolo, il credito d’imposta per le spese di sanificazione, originariamente introdotto dall’articolo 64 del decreto Cura Italia (D.L. n. 18/2020), qualora la ditta non fosse in possesso del requisito specifico per poter effettuare la sanificazione non si potrà usufruire del credito d’imposta e l’attestazione rilasciata dalla ditta non avrebbe alcuna validità.

 

Pertanto prima di procedere alla sanificazione dell’attività vi invitiamo a verificare che l’impresa abbia tutti i requisiti necessari.

 

 

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