Sintesi Decreto-legge 22 aprile 2021, recante “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19” pubblicazione in Gazzetta Ufficiale

 

 

Si informa che in data odierna è entrato in vigore il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19”, contenente nuove misure per l’avvio graduale della ripresa delle attività economiche, che saranno applicabili a partire dal prossimo 26 aprile (Gazzetta Ufficiale n.96 del 22 aprile 2021).

Il provvedimento dispone, innanzitutto, la proroga dello stato di emergenza, dal 30 aprile al 31 luglio 2021 (cfr. art.10) ed, inoltre, prevede, dal 1 maggio fino al 31 luglio 2021, l’applicazione delle nuove misure, ad eccezione di quelle concernenti: gli spostamenti, le attività dei servizi di ristorazione, gli spettacoli e lo sport all’aperto che trovano, invece, attuazione a partire dal prossimo 26 aprile.

Di seguito riportiamo una sintesi delle principali misure di interesse per le attività commerciali:
Rispristino della disciplina delle zone gialle e ulteriori misure per contenere e contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 (art. 1)

A partire dal 26 aprile, tornano ad essere applicabili le prescrizioni previste per la zona gialla nei territori che ne rispetteranno i relativi requisiti e tornano conseguentemente ad essere consentiti gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori delle Regioni e delle Province autonome, che si collocano nelle zone bianca e gialla.

 

Misure relative agli spostamenti (art. 2)

Gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori della zone arancione e rossa, oltre che per i già previsti motivi di lavoro, necessità e salute, nonché per il rientro ai propri residenza, domicilio o abitazione, sono liberamente consentiti ai soggetti muniti di specifiche certificazioni verdi Covid-19, disciplinate dall’art. 9 del decreto in oggetto, attestanti rispettivamente: la vaccinazione, la guarigione dalla malattia, ovvero l’effettuazione di un test antigenico o molecolare, a mezzo di tampone, risultato negativo.

Dal 26 aprile al 15 giugno 2021, nella zona gialla e, in ambito comunale, nella zona arancione, è consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti prescritti (il divieto di spostamenti dalle ore 22 alle ore 5 del giorno successivo è confermato), e nel limite di quattro persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minorenni sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone con disabilità o non autosufficienti conviventi. Tali spostamenti non sono consentiti nella zona rossa.

 

Attività dei servizi di ristorazione (art. 4)

Dal 26 aprile, nelle zone gialle, le attività dei servizi di ristorazione svolte da qualsiasi esercizio, con consumo al tavolo saranno consentite esclusivamente all’aperto anche a cena, rispettando i limiti orari agli spostamenti e con le modalità previste dal DPCM del 2 marzo e dai protocolli e dalle linee guida ad esso allegati.

Rimane consentita, senza limiti di orario, la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai clienti alloggiati.

Dal 1° giugno, nelle zone gialle, le attività dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, saranno consentite anche al chiuso, con consumo al tavolo, dalle ore 5.00 alle ore 18.00 rispettando i limiti e con le modalità previste dal DPCM del 2 marzo e dai protocolli e dalle linee guida ad esso allegati.
 

Fiere, convegni e congressi (art.7)

Dal 15 giugno, in zona gialla, è consentito lo svolgimento in presenza di fiere rispettando i limiti e con le modalità previste dal DPCM del 2 marzo e dai protocolli e dalle linee guida ad esso allegati e fatta salva la possibilità di svolgere, anche in data anteriore, attività preparatorie che non comportino afflusso di pubblico. Dal 1° luglio, in zona gialla, sono inoltre consentiti convegni e i congressi nel rispetto dei limiti e con le modalità previste dal DPCM del 2 marzo e dai protocolli e dalle linee guida ad esso allegati. Il decreto stabilisce che è consentito partecipare alle fiere anche se si proviene da Paesi esteri, nel rispetto degli obblighi previsti in relazione al territorio di provenienza. Inoltre, per particolari eventi, è previsto che le linee guida possano limitare l’accesso solo ai soggetti in possesso delle Certificazioni verdi-COVID-19.
 

 

 

 

Centri termali e parchi tematici e di divertimento (art.8)

Dal 1° luglio, in zona gialla, sono consentite le attività dei centri termali rispettando i limiti e con le modalità previste dal DPCM del 2 marzo e dai protocolli e dalle linee guida ad esso allegati. Resta ferma l’attività dei centri termali adibiti a presidio sanitario limitatamente all’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative e terapeutiche.

Dal 1° luglio, in zona gialla, sono altresì consentite le attività dei parchi tematici e di divertimento rispettando i limiti e con le modalità previste dal DPCM del 2 marzo e dai protocolli e dalle linee guida ad esso allegati.

Certificazioni verdi Covid-19 (art.9)

Nelle more delle disposizioni attuative del certificato verde interoperabile europeo, per la libera circolazione all’interno dell’Unione, vengono introdotte, a livello nazionale, le certificazioni verdi Covid-19, per attestare rispettivamente:

  • Avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2- validità 6 mesi;
  • Guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto – validità 6 mesi;
  • Effettuazione di test antigenico rapido o molecolare, con esito negativo al virus SARS-CoV-2 – validità 48 ore dall’esecuzione del test.

La certificazione verde di vaccinazione anti-SARS-CoV-2, in formato cartaceo o digitale, a partire dalla data di completamento del ciclo vaccinale, ed è rilasciata, su richiesta dell’interessato, dalla struttura ovvero dall’esercente la professione sanitaria, che ha provveduto alla vaccinazione, al termine del relativo ciclo, con indicazione delle dosi somministrate, e di quelle previste. La struttura sanitaria o l’esercente la professione sanitaria provvede a rendere disponibile tale certificazione anche nel fascicolo sanitario elettronico dell’interessato.

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