BONUS CASA, FOCUS SULLE AGEVOLAZIONI FISCALI

BONUS CASA, FOCUS SULLE AGEVOLAZIONI FISCALI

Guida alle agevolazioni fiscali e agli incentivi per ristrutturazioni, mobili ed elettrodomestici, interventi antisismici, facciate e sistemazioni a verde.

 

1 luglio 2021

Rinnovate con la manovra 2021 le agevolazioni per i contribuenti che si apprestano ad eseguire lavori di restauro, edilizia e riqualificazione energetica.

Indice

La Legge di Bilancio 2021 (L.30.12.2020 n.178), in vigore dal 1° gennaio 2021, ha prorogato per l’intera annualità gli incentivi e le detrazioni fiscali, da presentare a seguito di specifica dichiarazione ENEA. Numerose sono le agevolazioni che rientrano nel cosiddetto Bonus Casa e riguardano principalmente interventi di ristrutturazione sugli edifici, oltre che i lavori sugli impianti di riqualificazione, come ad esempio l’aumento delle classi energetiche.

La norma ha confermato per il 2021 le detrazioni fiscali sugli interventi di ristrutturazione di immobili, ovvero gli incentivi noti come Bonus Ristrutturazioni. Si aggiungono le agevolazioni per le spese di mobili, elettrodomestici di classe energetica elevata e arredi grazie al Bonus Mobili ed Elettrodomestici (classe energetica A+), il cui importo massimo detraibile è stato innalzato a 16.000 euro. Confermati anche l’Ecobonus, la detrazione rivolta a tutti coloro che compiono lavori di adeguamento e risparmio energetico e il Bonus verde per gli interventi di sistemazione a verde di terrazze e aree scoperte, realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

C’è, poi, il Superbonus 110%, introdotto con il Decreto Rilancio per consentire la ripresa economica spingendo su interventi di efficientamento energetico, riduzione del rischio sismico negli immobili (Sismabonus) e l’installazione di pannelli fotovoltaici.

Sono stati prorogati, inoltre, il Bonus Facciate, introdotto lo scorso anno, che prevede uno sconto fiscale del 90% su interventi riguardanti involucri edilizi e il bonus per la sistemazione a verde di immobili.

Le varie misure fiscali prevedono percentuali di detrazioni e valori di spesa variabili e anche le categorie dei beneficiari cambiano a seconda dell’agevolazione.

Vediamo, di seguito, tutte le misure nel dettaglio.


Bonus ristrutturazioni

Che cos’è

Il bonus ristrutturazioni prevede la possibilità di usufruire di un 50% di detrazione fino a un massimo di spesa di 96.000 euro per immobili ad uso abitativo (sia per singole abitazioni, sia per condomini), da suddividere in dieci rate annuali di pari importo. La detrazione può essere richiesta per lavori effettuati sulle singole unità immobiliari ed è possibile far rientrare negli interventi dedicati alla ristrutturazione edilizia, anche quelli relativi alla demolizione e alla ricostruzione.

Chi può usufruire del bonus casa?

Il bonus casa, nonché le detrazioni per lavori di ristrutturazione edilizia, spetta a tutti i contribuenti assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), residenti o meno nel territorio dello Stato.

L’agevolazione, infatti, è accessibile non soltanto ai proprietari degli immobili ma anche ai titolari di diritti reali/personali di godimento sugli immobili oggetto degli interventi e che ne sostengono le relative spese:

  • proprietari o nudi proprietari;
  • titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
  • locatari o comodatari;
  • soci di cooperative divise e indivise;
  • imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o merce;
  • soggetti indicati nell’articolo 5 del Tuir, che producono redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese familiari), alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali;
  • condomino, nel caso di interventi su parti comuni degli edifici.

La detrazione, inoltre, è fruibile anche da conviventi o coniugi purché sostengano le spese di ristrutturazione e siano intestatari di bonifici e fatture. Incentivo valido anche nel caso in cui il proprietario dell’immobile abbia le abilitazioni comunali a suo nome.

In sintesi ha diritto al bonus casa anche:

  • il familiare convivente del possessore o di chi detiene l’immobile su cui va eseguito l’intervento (il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado) e il componente dell’unione civile. La condizione di convivente o comodatario, però, deve essere tale nel momento in cui si procede alla richiesta dei lavori;
  • il coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge;
  • il convivente more uxorio, non proprietario dell’immobile oggetto degli interventi né titolare di un contratto di comodato, per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2016.

Come funziona per chi esegue lavori in proprio?

Non sono esclusi dal bonus casa 110 neanche coloro che intendono eseguire lavori in proprio. In questo caso, però, hanno diritto al rimborso solo per quanto riguarda l’acquisto dei materiali utili alla ristrutturazione.

Gli interventi ammessi

Chi ha diritto al bonus casa può accedere a diverse agevolazioni su interventi inerenti a forme di manutenzione straordinaria, risanamento conservativo, demolizione ristrutturazione edilizia ma anche lavori di restauro. Sono ammessi anche gli interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi.

Da non tralasciare, poi, i lavori finalizzati:

  • all’eliminazione delle barriere architettoniche, aventi come oggetto ascensori e montacarichi (per esempio, la realizzazione di un elevatore esterno all’abitazione);
  • alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia idoneo a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone con disabilità gravi, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge n. 104/1992.

Il bonus casa può essere richiesto anche per:

  • interventi relativi all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi;
  • interventi finalizzati alla cablatura degli edifici e al contenimento dell’inquinamento acustico;
  • interventi effettuati per il conseguimento di risparmi energetici;
  • interventi per l’adozione di misure antisismiche;
  • interventi di bonifica dall’amianto e di esecuzione di opere volte a evitare gli infortuni domestici.

Relativamente ai lavori sulle parti comuni degli edifici residenziali sono fiscalmente agevolabili solo i seguenti:

  • manutenzione ordinaria;
  • manutenzione straordinaria;
  • restauro e risanamento conservati;
  • ristrutturazione edilizia.

Elenco degli interventi ammissibili

Gli interventi edilizi e tecnologici che comportano risparmio energetico e/o utilizzo di fonti rinnovabili di energia sono:

  • caldaia;
  • condizionatori;
  • infissi;
  • camino;
  • fotovoltaico;
  • finestre;
  • facciate;
  • infissi;
  • impianto elettrico;
  • pavimenti;
  • persiane;
  • risparmio energetico;
  • tende da sole.

Occorre ricordare che, dal 2018, sussiste l’obbligo di trasmettere all’ENEA le informazioni sui lavori effettuati, proprio come già avviene per la riqualificazione energetica degli edifici. Una comunicazione che si rende indispensabile per una miglior valutazione e il monitoraggio degli obiettivi raggiunti in ambito energetico a seguito della ristrutturazione edilizia.

Una volta terminati i lavori e aver eseguito il collaudo, si hanno 90 giorni di tempo per inviare la documentazione all’ENEA, attraverso il sito Bonus Casa 2021.

Quali sono gli interventi soggetti a comunicazione ENEA?

Gli interventi che devono essere comunicati ad ENEA attraverso l’invio di specifica documentazione sono diversi a seconda della tipologia. Di seguito l’elenco completo dei lavori da comunicare.

Strutture edilizie

  • riduzione della trasmittanza delle pareti verticali che delimitano gli ambienti riscaldati dall’esterno, dai vani freddi e dal terreno;
  • riduzione delle trasmittanze delle strutture opache orizzontali e inclinate (coperture) che delimitano gli ambienti riscaldati dall’esterno e dai vani freddi;
  • riduzione della trasmittanza termica dei pavimenti che delimitano gli ambienti riscaldati dall’esterno, dai vani freddi e dal terreno.

Infissi

  • riduzione della trasmittanza dei serramenti comprensivi di infissi che delimitano gli ambienti riscaldati dall’esterno e dai vani freddi.

Impianti tecnologici

  • installazione di collettori solari (solare termico) per la produzione di acqua calda sanitaria e/o il riscaldamento degli ambienti;
  • sostituzione di generatori di calore con caldaie a condensazione per il riscaldamento degli ambienti (con o senza produzione di acqua calda sanitaria) o per la sola produzione di acqua calda per una pluralità di utenze ed eventuale adeguamento dell’impianto;
  • sostituzione di generatori con generatori di calore ad aria a condensazione ed eventuale adeguamento dell’impianto;
  • pompe di calore per climatizzazione degli ambienti ed eventuale adeguamento dell’impianto;
  • sistemi ibridi (caldaia a condensazione e pompa di calore) ed eventuale adeguamento dell’impianto;
  • microgeneratori (Pe<50kWe);
  • scaldacqua a pompa di calore;
  • generatori di calore a biomassa;
  • installazione di sistemi di contabilizzazione del calore negli impianti centralizzati per una pluralità di utenze;
  • installazione di sistemi di termoregolazione e building automation;
  • installazione di impianti fotovoltaici.

Bonifico “parlante” per i pagamenti

Oltre agli obblighi già indicati, la normativa prevede che per accedere al bonus casa i pagamenti necessari a sostenere le spese degli interventi siano effettuati tramite bonifico “parlante”. Questa tipologia di pagamento si differenzia dal più comune bonifico perché oltre ai dati verso cui è indirizzato (nome, cognome, indirizzo), l’iban e la causale del versamento, indica anche il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il codice fiscale o numero di partita Iva di chi ha eseguito gli interventi.

Bonus casa con sconto in fattura

La cessione del credito, introdotta dal Decreto Rilancio per il Superbonus, ora è valida anche per tutti quei lavori di ristrutturazione edilizia, Sismabonus ed Ecobonus che non accedono al 110%. È dunque possibile sostituire la detrazione con uno sconto in fattura dello stesso importo, che viene applicato dal fornitore. Lo sconto può essere uguale all’importo dovuto.

Questa possibilità può essere adottata anche per le rate rimanenti, ancora non godute, delle detrazioni sulle spese sostenute.

Il limite di spesa

I crediti di imposta e i contributi soggetti ad un limite di compensabilità di 700.000 euro (elevato a 1 milione di euro per il solo anno 2020) e i crediti di imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi pongono il limite a 250.000 euro, non vengono applicati. Decade, poi, il divieto di utilizzare i crediti in compensazione quando si è in presenza di debiti iscritti a ruolo per importi superiori a 1.500 euro.

Come fare la cessione del credito

Il fornitore può utilizzare la detrazione ottenuta sotto forma di credito d’imposta oppure cederla a sua volta anche a intermediari finanziari o istituti di credito, come ad esempio le banche. Il contribuente, per procedere alla scelta dell’opzione a lui più consona, deve eseguire gli adempimenti previsti per richiedere le detrazioni, oltre ad acquisire la seguente documentazione:

  • il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione. Il visto è rilasciato dagli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) e dai CAF;
  • l’asseverazione tecnica relativa agli interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico. Tale documentazione è importante per certificare che i requisiti tecnici necessari ai fini delle agevolazioni fiscali e la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati, siano stati rispettati.


Bonus Mobili ed Elettrodomestici

Che cos’è

Il bonus sull’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici di classe A+ rientra in un piano di agevolazioni del governo rivolto ai lavori edilizi di immobili. Introdotto per la prima volta nel 2013, riguarda tutti coloro che hanno in programma di arredare un immobile, per il quale sono previsti lavori di ristrutturazione. La legge di bilancio (legge n. 178/2020, art. 1, comma 58) ha confermato il bonus anche per il 2021, apportando modifiche alla percentuale di detrazione delle spese.

A quanto ammonta l’importo detraibile

La novità introdotta dalla circolare 13 dell’Agenzia delle Entrate è che la detrazione del 50% può essere applicata fino a una spesa massima di 16.000 euro; mentre per gli acquisti effettuati entro il 31 dicembre 2020 il tetto di spesa resta di 10.000 euro. Non cambiano, invece, le condizioni e i requisiti che consentono di accedere al bonus.

L’incentivo è valido per l’acquisto, da parte di persone fisiche, di mobili ed elettrodomestici di classe non inferiore ad A+ (A per i forni), in considerazione di un’attività di ristrutturazione edilizia di un immobile o su parti comuni di edifici residenziali.

La richiesta di accedere alla detrazione per quanto riguarda gli acquisti effettuati nel 2021, può essere avanzata solamente per gli interventi di ristrutturazione iniziati dal 1° gennaio 2020 in poi. Per gli acquisti effettuati nel 2020, invece, è possibile accedere della detrazione solo se l’intervento di ristrutturazione è iniziato in data non anteriore al 1° gennaio 2019.

Chi ha accesso alla detrazione

Il bonus mobili ed elettrodomestici può essere ottenuto solamente dal contribuente che intende usufruire della detrazione diretta (così come anche per la cessione del credito o sconto in fattura) per interventi di recupero edilizio o ristrutturazione di un immobile. L’acquisto di mobili o di grandi elettrodomestici è agevolabile, poi, anche se i beni sono destinati ad arredare un ambiente diverso dello stesso immobile oggetto di intervento edilizio.

Quali sono gli interventi detraibili

Danno diritto alla detrazione una serie di interventi che indichiamo di seguito:

  • interventi di manutenzione straordinaria;
  • manutenzione ordinaria;
  • interventi di restauro;
  • interventi di risanamento conservativo;
  • interventi di ristrutturazione edilizia su singoli appartamenti e interi fabbricati;
  • ricostruzione o ripristino di un immobile danneggiato da eventi calamitosi;
  • ristrutturazione edilizia su parti comuni di edifici residenziali.

A titolo esemplificativo, rientrano tra i mobili agevolabili:

  • letti;
  • armadi;
  • cassettiere;
  • librerie;
  • scrivanie;
  • tavoli;
  • sedie;
  • comodini;
  • divani
  • poltrone;
  • credenze;
  • materassi
  • apparecchi di illuminazione che costituiscono un necessario completamento dell’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione.

Non sono agevolabili, invece, gli acquisti di porte, di pavimentazioni (per esempio, il parquet), di tende e tendaggi, nonché di altri complementi di arredo.

Come usufruire del bonus fiscale

Per usufruire dell’agevolazione, valida sino al 31 dicembre 2021, è necessario che l’intervento di ristrutturazione edilizia sia iniziato non prima del 1° gennaio 2020 e che, comunque, sia anteriore alla data in cui sono state sostenute le spese per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici.

La data di avvio potrà essere provata dalle eventuali abilitazioni amministrative o comunicazioni richieste dalle norme edilizie, dalla comunicazione preventiva all’Asl (indicante la data di inizio dei lavori), se obbligatoria. Per interventi che non richiedono comunicazioni o titoli abitativi, invece, la data di inizio lavori potrà essere dimostrata da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (articolo 47 del Dpr 445/2000), come prescritto dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 2 novembre 2011.

Adempimenti

Vige l’obbligo di tracciabilità del pagamento e, quindi, oltre al bonifico è ammessa la carta di credito o di debitoNon è consentito, invece, pagare con assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento. Se il pagamento è disposto con bonifico bancario o postale, non è necessario utilizzare quello (soggetto a ritenuta) appositamente predisposto da banche e Poste S.p.a. per le spese di ristrutturazione edilizia.

La detrazione è ammessa anche se i beni sono stati acquistati con un finanziamento a rate. Unica condizione è che la società erogante il finanziamento paghi il corrispettivo con le stesse modalità prima indicate e il contribuente abbia una copia della ricevuta del pagamento.

I documenti da conservare sono:

  • l’attestazione del pagamento (ricevuta del bonifico, ricevuta di avvenuta transazione, per i pagamenti con carta di credito o di debito, documentazione di addebito sul conto corrente);
  • le fatture di acquisto dei beni, riportanti la natura, la qualità e la quantità dei beni e dei servizi acquisiti.

Ricordiamo che sussiste l’obbligo di invio della documentazione all’ENEA, anche per le detrazioni su elettrodomestici. Tale invio deve avvenire entro il termine di 90 giorni a partire dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo.

Infine vanno comunicatati all’ENEA sia la classe energetica dell’elettrodomestico acquistato che la potenza elettrica assorbita (kW). Le comunicazioni possono essere fatte tramite il portale dedicato: Bonus casa 2021.

Gli elettrodomestici per cui è obbligatorio l’invio dei documenti sono i seguenti:

  • forni;
  • frigoriferi;
  • lavastoviglie;
  • piani cottura elettrici;
  • lavasciuga;
  • lavatrici.


Bonus Interventi antisismici (Sismabonus)

Di cosa si tratta

L’agevolazione fiscale può essere usufruita per interventi riguardanti misure antisismiche, realizzati su tutti gli immobili di tipo abitativo ma anche su quelli utilizzati per attività produttive. Inoltre, le opere devono essere realizzate su edifici che si trovano nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2e nella zona 3.

Il sismabonus non è stato inserito nella Legge di Bilancio poiché non aveva bisogno di proroghe. La detrazione, infatti, già copre le spese sostenute tra gennaio 2017 e il 31 dicembre 2021. Lo sconto fiscale è dedicato alla messa in sicurezza degli immobili e deve essere ripartito in cinque quote annuali di pari importo.

Possono usufruire della detrazione sia i soggetti passivi Irpef (persone fisiche), sia i soggetti passivi Ires (imprese) che sostengono le spese per gli interventi agevolabili, a condizione che possiedano o detengano l’immobile in base a un titolo idoneo e che le spese siano rimaste a loro carico.

Gli interventi ammessi

Le spese sostenute, dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, per interventi riguardanti misure antisismiche, le cui procedure di autorizzazione sono state attivate a partire dal 1° gennaio 2017, hanno diritto ad una detrazione del 50%. La detrazione va calcolata su un ammontare complessivo di 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno e deve essere ripartita in cinque quote annuali di pari importo, nell’anno in cui sono state sostenute le spese e in quelli successivi.

Si può usufruire di una maggiore detrazione se gli interventi riducono sensibilmente il rischio sismico, come illustrato nella tabella:

Interventi su singole unità immobiliari

 
Intervento% DetrazioneLimite Spesa Ammissibile
Interventi di adozione di misure antisismiche50%96.000 €
Interventi antisismici che consentano il passaggio a una classe di rischio sismico inferiore70%96.000 €
Interventi antisismici che consentano il passaggio a due classi inferiori di rischio80%96.000 €

Anche per gli interventi antisismici effettuati sulle parti comuni di edifici condominiali sono previste detrazioni più elevate se, a seguito della loro realizzazione, si è ottenuta una riduzione del rischio sismico.

Nel caso in cui gli interventi antisismici siano combinati a interventi di riqualificazione energetica che interessino almeno il 25% della superficie disperdente dell’edificio, sono riconosciute ulteriori premialità, come illustrato nella tabella.

In questi casi la spesa massima su cui calcolare la detrazione è di 136.000 € da moltiplicare per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio e da ripartire in dieci quote annuali.

Interventi su parti condominiali

 
Intervento% DetrazioneLimite Spesa Ammissibile
Interventi di adozione di misure antisismiche75%96.000 € da moltiplicare per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio
Interventi antisismici che consentano il passaggio a due classi inferiori di rischio sismico85%96.000 € da moltiplicare per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio
Interventi di EFFICIENZA ENERGETICA che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dello stesso edificio e riduzione di 1 classe del RISCHIO SISMICO80%136.000 € da moltiplicare per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio
Interventi di EFFICIENZA ENERGETICA che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dello stesso edificio e riduzione di 2 classi del RISCHIO SISMICO85%136.000 € da moltiplicare per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio

Come usufruire del bonus fiscale

Per avanzare richiesta di rimborsi su interventi antisismici bisogna seguire alcuni passaggi. In primis si deve indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell’immobile. Inoltre, se i lavori sono effettuati dal detentore, nella dichiarazione dei redditi vanno specificati gli estremi di registrazione dell’atto che ne costituisce titolo (ad esempio il contratto di locazione), in aggiunta agli altri dati richiesti per il controllo della detrazione.

Per quanto riguarda gli interventi effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali, i singoli condomini dovranno segnalare il codice fiscale del condominio. I dati catastali dell’immobile, infatti, sono riportati dall’amministratore di condominio nella sua dichiarazione dei redditi.

Tracciabilità pagamenti

Per sfruttare la possibilità di cessione del credito è necessario che i pagamenti non siano eseguiti con un comune bonifico, bensì con il “bonifico parlante” (bancario o postale effettuato anche online). Il motivo è che questa tipologia di bonifico è in grado di specificare: la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione, il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.

Cessione del credito

Il soggetto che richiede e ha diritto alle detrazioni fiscali può scegliere di ricevere un contributo dello stesso importo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto. Quest’ultimo sarà anticipato dalla ditta che effettua i lavori, poiché sarà proprio il fornitore a recuperarlo come credito d’imposta. Il fornitore avrà, poi, la possibilità di cedere il credito ad altri soggetti, inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

In alternativa, il beneficiario potrà trasformare il corrispondente importo della detrazione in credito d’imposta da utilizzare anche in compensazione, con facoltà di successive cessioni ad altri soggetti, inclusi gli istituti di credito ed altri intermediari finanziari. Questa preferenza può essere scelta anche per quanto riguarda le rate rimanenti, non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute.

Anche nel caso del sismabonus non viene applicato il limite generale di compensabilità, che invece è solitamente previsto per i crediti di imposta e contributi pari a 700.000 euro (elevato a 1 milione di euro per il solo anno 2020). È abolito anche il limite di 250.000 euro che si applica ai crediti di imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.

L’opzione deve essere effettuata in via telematica, anche avvalendosi degli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni. Le modalità per eseguire tale scelta sono state definite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell’8 agosto 2020, modificato dal successivo provvedimento del 12 ottobre 2020.

Nel momento in cui verrà selezionata l’opzione, il contribuente dovrà acquisire non solo gli adempimenti che solitamente sono previsti per accedere alle detrazioni ma anche i documenti indicati di seguito:

  • il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione, rilasciato dagli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) e dai CAF;
  • l’asseverazione da parte dei professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico secondo le rispettive competenze professionali, e iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali di appartenenza, dell’efficacia degli interventi, in base alle disposizioni di cui al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017, n. 58. I professionisti incaricati devono attestare anche la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. L’asseverazione è depositata presso lo sportello unico competente ed è rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori e attesta i requisiti tecnici sulla base del progetto e della effettiva realizzazione.


Bonus Facciate

Il bonus facciate è una nuova agevolazione in campo edilizio che prevede una detrazione ai fini sia Irpef che Ires e, pertanto, utilizzabile dalle persone fisiche, dagli enti pubblici e privati commerciali e non, dalle società semplici, dalle associazioni tra professionisti, dalle società di persone e dalle società di capitali.

L’agevolazione è valida per le spese sostenute nel 2020 e 2021 per il recupero delle facciate esterne degli edifici situati nei centri storici e nelle aree già edificate delle città (zone A e B dei piani regolatori). La detrazione, pari al 90% delle spese, deve essere ripartita in dieci quote annuali e non prevede un limite di spesa.

Gli interventi ammessi

Il bonus è fruibile per lavori riguardanti l’involucro esterno visibile dell’edificio, come le parti opache, i balconi e gli ornamenti, anche per operazioni di sola pulizia e tinteggiatura, esclusi elementi come impianti e infissi.

Qualora gli interventi riguardino opere influenti dal punto di vista termico, o interessino più del 10% dell’intonaco della superficie complessiva, è necessario rispettare alcuni particolari obblighi in materia di prestazione energetica. In particolare, l’edificio dovrà soddisfare i requisiti minimi di prestazione energetica, indicati dal DM 26 giugno 2015, e i valori di trasmittanza termica, previsti dalla tabella 2 del DM 26 gennaio 2010.

Come accedere alla detrazione

Per usufruire del bonus facciate non sono previsti particolari adempimenti, oltre a quelli già previsti per interventi sugli immobili. L’inizio dei lavori di un intervento, infatti, non necessita di domande formali da sottoporre all’amministrazione finanziaria, né di una comunicazione che dichiari l’inizio dei lavori da inviare all’Asl, a meno che le norme in materia di tutela della salute e di sicurezza sul luogo di lavoro e nei cantieri non lo prevedano.

Per eseguire gli interventi di efficienza energetica, invece, bisogna ottenere:

  • l’attestato di prestazione energetica (APE);
  • l’asseverazione tecnica relativa agli interventi di efficienza energetica, che certifichi il rispetto dei requisiti tecnici necessari ai fini delle agevolazioni fiscali e la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati;

Infine, bisogna inviare all’ENEA, entro 90 giorni dalla fine dei lavori, la scheda descrittiva relativa agli interventi realizzati. La scheda deve essere inviata esclusivamente in via telematica, tramite il sito dedicato alle detrazioni fiscali ENEA e bisogna indicare:

  • i dati identificativi dell’edificio e di chi ha sostenuto le spese;
  • la tipologia di intervento effettuato;
  • il risparmio annuo di energia che ne è conseguito;
  • il costo dell’intervento, comprensivo delle spese professionali;
  • l’importo utilizzato per il calcolo della detrazione.

Tracciabilità pagamenti

Come abbiamo visto per gli altri incentivi, anche per il bonus facciate è necessario che i pagamenti siano effettuati con “bonifico parlante“, che sia bancario o postale (anche online), dal quale risulti:

  • la causale del versamento;
  • il codice fiscale del beneficiario della detrazione;
  • il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.

Cessione del credito

La cessione del credito è valida anche per il bonus facciate. Il contribuente può, dunque, optare per un contributo della stessa somma sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto. Anche in questo caso il fornitore che esegue i lavori anticipa il compenso per gli interventi, che recupera successivamente come credito d’importa (con possibilità di cederlo a sua volta ad altri soggetti, che siano intermediari finanziari o istituti di credito).

Stesso discorso per le rate residue non fruite delle detrazioni sulle spese sostenute, che possono essere soggette a cessione del credito.

Inoltre, il limite generale di compensabilità previsto per i crediti di imposta e contributi, pari a 700.000 euro (elevato a 1 milione di euro per il solo anno 2020), e il limite di 250.000 euro che si applica ai crediti di imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi, non vengono impartiti.

La scelta di effettuare la cessione del credito deve essere svolta online, anche avvalendosi degli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni. Le modalità sono state definite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell’8 agosto 2020, modificato dal successivo provvedimento del 12 ottobre 2020.


Bonus Verde: detrazione per sistemazione aree verdi

Che cos’è

Il bonus verde è una detrazione Irpef del 36% sulle spese sostenute per la sistemazione a verde di immobili, al fine di migliorare la qualità degli ambienti urbani. La detrazione fa riferimento alle spese sostenute nelle annualità 2020 e 2021.

Quali sono gli interventi ammessi

Nello specifico, sono ammessi alla detrazioni i seguenti interventi:

  • sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
  • realizzazione di giardini pensili e coperture a verde.

Cosa si intende per sistemazione a verde:

  • la fornitura e messa a dimora di piante o arbusti;
  • la riqualificazione di tappeti erbosi (sono esclusi quelli utilizzati per uso sportivo con fini di lucro);
  • il restauro e il recupero del verde relativo a giardini di interesse storico e artistico.

Si può ottenere la detrazione Irpef del 36% anche per ulteriori spese che sono state sostenute per:

  • la realizzazione di impianti di irrigazione;
  • la realizzazione di pozzi;
  • la progettazione e la manutenzione connesse all’esecuzione degli interventi.

Per quanto concerne gli interventi per la realizzazione di fioriere e l’allestimento a verde di balconi e terrazzi l’accesso al bonus è consentito qualora siano permanenti e riferiti ad un intervento innovativo.

Gli interventi che non rientrano nel bonus verde e, quindi, non sono agevolabili riguardano invece tutti quei lavori svolti in proprio (“in economia”) e gli interventi concernenti la manutenzione ordinaria di giardini già esistenti.

Come usufruire del bonus

L’importo massimo detraibile è di 5.000 euro per unità immobiliare a uso abitativo, comprensivo delle eventuali spese di progettazione e manutenzione connesse all’esecuzione degli interventi. Quindi l’importo massimo detraibile è di 1.800€ a fronte di una spesa di 5.000 €.

L’agevolazione non si applica agli immobili con destinazione diversa da quella abitativa. Pertanto, gli immobili come negozi oppure ufficio sono esclusi dal beneficio.

Come le altre misure anche questa va ripartita in dieci quote annuali di pari importo.

Tracciabilità pagamenti

Nel caso del bonus verde, come abbiamo già visto anche per altri bonus, è necessario che i pagamenti siano tracciabili, attraverso l’esecuzione di un “bonifico parlante“. I pagamenti, infatti, per essere passibili di detrazioni, devono essere eseguiti attraverso un sistema (bonifico bancario o postale) che tenga traccia di:

  • causale del versamento
  • codice fiscale del beneficiario della detrazione
  • numero di partita iva o codice fiscale del soggetto a cui viene indirizzato il bonifico.

È prevista la cessione del credito?

Per il bonus verde non è prevista la possibilità di applicare la cessione del credito o lo sconto in fattura, come del resto neanche ulteriori adempimenti.

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